3 Maggio 2022

Per la realizzazione dei muri di cinta serve il Pdc o la SCIA?

La scelta del titolo abilitativo avviene per dimensioni, caratteristiche e materiali, controllare anche la normativa regionale Carlo Pagliai Autore La chiusura del proprio fondo e lotto di proprietà è considerato un diritto assoluto che il proprietario può effettuare in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, perfino senza permessi edilizi di alcun genere. In verità da decenni occorre fare la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios, e va riscontrata caso per caso in base alle caratteristiche del manufatto.
Questo principio è assai consolidato in giurisprudenza amministrativa e ci viene nuovamente ricordato dalla sentenza n. 1609/2022 del Consiglio di Stato, che vedremo di seguito.
La realizzazione di muri di cinta e recinzioni può avvenire con diverse caratteristiche costruttive, materiche, strutturali e ovviamente estetiche; di conseguenza esistono moltissime modalità di costruzione, in certi casi comportanti o meno impatto visivo e architettonico. Facciamo un paio di esempi contrapposti:
– a basso impatto, o prive di rilevanza edilizia: le recinzioni realizzate in rete con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie, o le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo, ecc;
– ad alto impatto o rilevante: muretti con fondazione e soprastante rete inferriata, oppure muro a tutta altezza, ecc.

Quando la recinzione costituisce trasformazione urbanistica edilizia del territorio
Il Testo Unico Edilizia DPR 380/01 non individua espressamente le recinzioni e muri di cinta tra le categorie di intervento, mentre prima della sua entrata in vigore furono inserite tra le opere sottoposte a Denuncia Inizio Attività (DIA) con L. 662/1996. Purtroppo l’attuale assenza di una chiara disciplina per realizzare o modificare le recinzioni (e muri di cinta) non aiuta il cittadino, tecnici e pubblica amministrazione a scegliere il relativo titolo edilizio. Questo vuoto è stato in parte colmato da quelle regioni che si sono dotate di una legge sul governo del territorio, con la quale hanno individuato le opere comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, quelle di minore rilevanza e perfino in edilizia libera. Tralasciando le regioni che hanno regolamentato ciò, analizziamo i principi e regole generali.
PARTIAMO DAL PRINCIPIO GENERALE: LA RILEVANZA DELL’OPERA
Per prima cosa riporto il principio generale consolidato in Consiglio di Stato:
“in materia urbanistica, non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell’intervento, non derivi un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (Cons. di Stato n. 1609/2022, n. 8178/2019)”.
In esso si può ricavare un criterio generale passante sopratutto per l’entità e caratteristiche; trovo utile completare il ragionamento riportando un altro principio consolidato in giurisprudenza amministrativa:
“si deve, infatti, considerare che le recinzioni non comportanti, per caratteristiche costruttive (realizzate senza opere murarie, con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno, prive di muretti di sostegno) un’apprezzabile trasformazione territoriale non richiedono alcun titolo edilizio, in quanto entro tali limiti il manufatto rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà rappresentando una manifestazione non dello ius aedificandi, ma del diritto di chiudere il fondo sancito dall’art. 841 c.c. (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3661; sez. V, 9 aprile 2013, n. 1922); anche secondo altra (e più restrittiva) tesi giurisprudenziale, la realizzazione di una recinzione a protezione della proprietà, quando abbia dimensioni limitate, non è comunque considerata soggetta a permesso di costruire, non comportando una “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380 del 2001, rientrando quindi (secondo questa tesi) nella nozione residuale degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (art. 22, ora segnalazione certificata di inizio di attività) (Cons. di Stato n. 8433/2021, n. 1997/2020).“
In base a questi principi e normative vigente, passiamo di seguito a chiarire la scelta dei vari titoli abilitativi.
Per prima cosa occorre valutare se l’opera costituisce trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, intesa come opera di una certa rilevanza e destinata a permanere nel tempo.
In caso positivo configura un’opera richiedente il permesso di costruire in base all’art. 10 c.1 lettera c) del DPR 380/01, in quanto rientrante in regime di nuova costruzione (categoria di intervento ex art. 3 comma 1 lettera e) del DPR 380/01). Per esempio ciò si applicherà per muri di cinta con altezza notevole, a maggior ragione se siano anche muri di contenimento o contro terra.
Purtroppo questo criterio rimane appunto un principio generale, da valutare sempre caso per caso in base alle caratteristiche: dimensionali materiche impattivo visivo e ambientale Pertanto in caso di dubbio è necessario confrontarsi con la Pubblica Amministrazione competente, possibilmente con la procedura prevista dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 222/2016, al fine di ottenere espressa indicazione del corretto titolo abilitativo.

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