30 Giugno 2022
Mutamento di destinazione d’uso in zone omogenee E
Articolo 49
Modifica all’art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”
1. Il comma 1 quinquies dell’articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:
“1 quinquies. Il mutamento di destinazione d’uso a residenza è consentito per gli immobili ricompresi all’interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. n. 1444/68, sempre che la destinazione d’uso dell’edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita alla conduzione del fondo agricolo nella misura massima del 30 per cento della superficie residenziale esistente.
Sono altresì consentite all’interno delle zone omogenee E, modifiche di destinazioni d’uso di edifici esistenti nella misura massima di metro quadrati 300 per consentirne l’utilizzo ai fini artigianali e
commerciali.
Il mutamento di destinazione d’uso è consentito in tutte le zone il cui piano dell’Autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici.”
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