Sicurezza nei cantieri edili

Adempimenti dello Sportello unico per l’edilizia in materia di sicurezza nei cantieri edili (art. 90 c. 10 D. Lgs. n. 81/08)

SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO ABILTATIVO E DEI LAVORI
Nel caso d’inizio dei lavori in assenza dei documenti sotto citati su segnalazione dell’ASL, della Direzione provinciale del lavoro, o del Prefetto , il responsabile dello Sportello unico, sospende l’efficacia del titolo abilitativo e ordina l’immediata sospensione dei lavori fino all’adempimento omesso, che gli sarà comunicato dai citati organi di controllo, nei seguenti casi:
– Per mancanza del piano di sicurezza e coordinamento. (Se previsto. Artt. 91 c1 lettera (a e 100 D. Lgs. n. 81/08) – (Su segnalazione: ASL)
– Per mancanza del fascicolo. (Se previsto. Art. 91 c. 1 lettera (b D. Lgs. n. 81/08) – (Su segnalazione: ASL)
– Per mancanza della notifica preliminare. (Se prevista. Art. 99 D. Lgs. n. 81/08) – (Su segnalazione: Lavoro – ASL – Prefetto)

Stesso adempimento anche da parte dello stesso Sportello unico, nel caso che l’ufficio non riesca ad acquisire presso l’Inps/Inail/Cassa edile, il DURC , per la mancata comunicazione agli istituti dei dati (o contributi) necessari, da parte dell’impresa. (Art. 90 c. 10 D. Lgs. N. 81/08) – (Accertamento diretto)

COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE DIRETTAMENTE
Le violazioni sotto notate vengono accertate direttamente dallo Sportello unico per l’edilizia.
Lo Sportello trasmette, agli organi di controllo interessati, la comunicazione di accertamento di violazioni amministrative (previste dall’art. 90 c. 9 e 10 del D. Lgs. n. 81/08), per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel particolare l’infrazione è accertata direttamente dall’ufficio, quando il committente/responsabile/titolare del titolo:
– Non ha comunicato alle varie istituzioni i dati relativi al personale dipendente, non ottemperando a quanto previsto dalla legislazione, e di fatto, senza consentire a questo ufficio l’acquisizione dei dati necessari per lo stesso DURC. (Di cui all’art. 90 c. 9/c D. D. Lgs. n. 81/08). (INPS/INAIL/Cassa Edile/Lavoro):

Sempre obbligatorio

Ha omesso di trasmettere a quest’ufficio la notifica preliminare (Se prevista. Di cui all’art. 90 c. 9/c D. D. Lgs. n. 81/08). (Lavoro – ASL) – Obbligatoria per:
– Cantieri di cui all’articolo 90, comma 3. (Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea).
– Cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
– Cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Ha omesso di comunicare a quest’ufficio la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affida-tarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, presen-tando le autocertificazioni in ordine al possesso degli altri requisiti previsti. (Lavoro – ASL)

Ha omesso di comunicare a quest’ufficio l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alle istituzioni previste (INPS – INAIL – Cassa edile), (e quant’altro previsto dall’art. 90 c. 9/ a, b del D. Lgs. n. 81/08). (Lavoro – ASL)

 
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