Segnalazione certificata di agibilità – SCA
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e sulla base della documentazione di collaudo presentata.
La segnalazione va presentata in caso di:
– nuove costruzioni;
– ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali;
– interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 207 dell’8 novembre 2021, n. 207, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021 ed in vigore dal successivo 24 dicembre (rubricato “Attuazione della direttiva UE 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”), a partire dal 1° gennaio 2022 sarà necessario dotare gli immobili dell’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”.
Il decreto, oltre ad incidere in maniera sostanziale sulle procedure amministrative a salvaguardia della concorrenza e dei diritti degli utenti (imponendo certezza dei costi dei servizi e trasparenza delle informazioni per i fruitori degli stessi), ha riscritto alcune importanti norme del T. U. dell’edilizia (D. P. R. 380/2001). Il primo intervento ha riguardato l’art. 135 bis del Testo Unico, il quale, nella sua nuova formulazione stabilisce che, nel caso di pratiche edilizie presentate a partire dal 1° gennaio 2022, per le nuove costruzioni e per gli interventi che richiedono il permesso di costruire, è “(…) necessario l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici (…).”
Un altro aspetto sostanziale su cui ha fortemente inciso il decreto della banda ultra larga, è l’agibilità degli edifici di cui si occupa l’art. 24 del Testo Unico dell’edilizia.
Nello specifico, è stato integrato ed ampliato il numero degli elementi che devono necessariamente essere evidenziati all’interno della segnalazione certificata di agibilità.
Oltre alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, la segnalazione dovrà dare conto, se normativamente imposto, dell’avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale.
Conseguentemente, ad essa sarà necessario allegare anche l’attestazione di predisposizione alla banda ultra larga del fabbricato, rilasciata, ovviamente, dal tecnico abilitato.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Deve essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.
A chi deve essere presentata
Al SUE competente in cui è situato l’immobile oggetto dell’intervento, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori pena l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 3, accompagnata, qualora non ancora presentati nel corso dei lavori, dai documenti previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dal Regolamento Edilizio e dalle altre disposizioni normative di settore.
Le istanze relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
VALIDITÀ
Il certificato di agibilità non ha termine di efficacia. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce tuttavia l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’art. 222 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Riferimenti normativi
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
L. 9 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.”
D.M. 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici.”
D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.”
D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.”
L.R. 28 maggio 2007 n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia.”
D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”
D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e procedimenti, ai sensi ….”