Richiesta di concessione Autorizzazione Paesaggistica

Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – parte terza beni paesaggistici art. 131 e ss.).

L’autorizzazione è un provvedimento che viene emesso a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
procedimento ordinario, per il quale è previsto l’acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio (disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall’1 gennaio 2010);
procedimento in forma semplificata, per gli interventi di lieve entità (introdotto dal DPR 13/02/2017 n.31).

Il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 individua con precisione 31 interventi liberi e 42 interventi di modesta entità per i quali è possibile seguire l’iter semplificato. In particolare:
– l’Allegato A definisce i piccoli interventi che sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica anche se realizzati su beni vincolati;
– l’Allegato B definisce gli interventi ad impatto lieve che usufruiscono di una procedura semplificata.

Se l’intervento NON PREVEDE LA PRESENTAZIONE dell’istanza attraverso il Portale Sude, sarà necessario allegare alla richiesta di titolo abilitativo il modulo di dichiarazione di intervento esente da autorizzazione paesaggistica (mod. A). Se dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulta non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del D.P.R. n.445/2000).

Interventi soggetti a procedura semplificata
Sono sottoposti a procedura semplificata gli interventi edilizi di lieve entità, ricompresi nell’allegato “B”, oltre che quelli di cui all’ ”art. 7 (istanze di rinnovo autorizzazioni scadute) del citato DPR n. 31/2017, con semplificazione documentale e riduzione dei termini del procedimento.

Interventi soggetti a procedura ordinaria 
Sono sottoposti a procedura ordinaria gli interventi edilizi non elencati nell’allegato “A” e “B” del DPR n. 31/2017.

Interventi già realizzati in assenza del titolo paesaggistico
In caso di lavori eseguiti in assenza o difformità della prescritta Autorizzazione paesaggistica, riferibili ad “abusi minori” previsti dall’art. 167 comma 4° del D.lgs n. 42/04, il trasgressore deve presentare istanza di “accertamento di compatibilità paesaggistica”.

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso unicamente per i casi previsti dall’art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 e cioè:
– per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
– per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
-per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Al di fuori di queste tipologie di lavori le violazioni sono punite con le sanzioni penali previste all’art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Per quanto attiene alla definizione di lavori, superfici utili o volumi occorre fare riferimento alla Circolare Ministero per i beni e le attività culturali 26 giugno 2009 n. 33.
La procedura per l’accertamento è normata all’art. 167 comma 5 e dispone che l’autorità competente si debba pronunciare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere vincolante della soprintendenza.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
Nel caso in cui non sia accertata la compatibilità paesaggistica deve essere applicata la sanzione demolitoria ed il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese (art. 167 comma 1).

SANZIONE
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 deve essere quantificata, mediante perizia di stima, in base al maggiore importo tra il danno ambientale arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’accertamento della compatibilità paesaggistica esclude l’applicazione delle disposizioni penali previste dal art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 1 così come estingue il reato di cui al medesimo comma 1 “la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna”.
Pertanto sia il provvedimento di compatibilità paesaggistica che l’attestazione di avvenuta rimessa in pristino deve essere trasmessa all’autorità giudiziaria competente.

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO  – L’autorizzazione viene rilasciata in 60 giorni così suddivisi:
– 30 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
– 20 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere;
– 10 giorni per rilascio autorizzazione.

PROCEDIMENTO ORDINARIOL’autorizzazione viene rilasciata in 105 giorni così suddivisi:
– 40 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
– 45 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
– 20 giorni per rilascio autorizzazione (in ogni caso 60 giorni dal ricevimento dalla Soprintendenza silenzio-assenso oltre tempi postali).

VALIDITÀ
L’autorizzazione è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del quinquennio medesimo.
Ai sensi del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, che ha a sua volta modificato il D.L. 8 agosto 2013 n. 91, è stato altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, ossia dei provvedimenti efficaci alla data del 09/08/2013 (L. 9 agosto 2013 n. 98).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Allegati, in un unico formato “A4”, comprendenti:
– copia del titolo di proprietà;
– relazione tecnico – paesaggistica;
– verifica di compatibilità (geologica,naturalistica,percettiva, ecc…se richieste);
– corografia in scala 1:25000, con indicata l’esatta ubicazione dell’intervento;
– stralcio del Piano Paesistico e della normativa di attuazione con indicata l’esatta ubicazione dell’intervento (qualora l’area fosse inserita in un Piano Paesistico di Area Vasta);
– documentazione fotografica a colori, panoramica e di dettaglio, ripresa da più punti di vista (minimo n. 4 fotografie a colori per ogni copia);
– dichiarazione di conformità con lo strumento urbanistico vigente, con allegate le Norme Tecniche di Attuazione.

In unico elaborato, comprendente:
-planimetria catastale con posizionamento dell’intervento;
-planimetria in scala 1:500 del piano quotato e a curve di livello, con posizionamento dell’intervento e della sistemazione dell’area circostante l’intervento;
-sezioni longitudinali e trasversali del terreno scala 1:200, con inserimento della sagoma dell’intervento;
-rilievo dello stato di fatto;
-progetto esecutivo dell’intervento da realizzare (piante, prospetti, sezioni…);
-particolari esecutivi, materiali da utilizzare, opere, sistema, sistemazioni  esterne, bozzetti colorati dei prospetti in relazione alla tipologia dell’intervento.

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