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Regione Basilicata

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese

Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese è un’estesa fascia di area protetta interamente compresa nel territorio della Basilicata.

Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese è un’estesa fascia di area protetta interamente compresa nel territorio della Basilicata, il cui perimetro comprende alcune delle cime più alte dell’Appennino Lucano, richiudendo a ventaglio l’alta valle del fiume Agri. Posto a ridosso dei Parchi Nazionali del Pollino e del Cilento ne rappresenta un area di raccordo e di continuità ambientale. È il Parco Nazionale più giovane d’Italia, istituito con DPR dell’8 dicembre 2007, la cui notevole estensione longitudinale ne fa un’area ricca di una serie di interessanti biotopi, che vanno dalle fitte faggete delle alture, al caratteristico abete bianco, fino alle distese boschive che si alternano a pascoli e prati. Le tante aree coltivate sono il segno della forte presenza della mano dell’uomo in questo Parco che, come dimostrano l’area archeologica di Grumentum e le numerose mete religiose, fin dall’antichità si presenta come uno splendido crocevia di tradizioni, arte, cultura e fede.

Sezioni

Il decreto istitutivo dell’Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007) individua il territorio del Parco come delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 allegata al Decreto (cfr. art. 1 comma 4) ed è suddiviso nelle seguenti zone:
– zona 1, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
– zona 2, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione;
– zona 3, di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione.

Per le suddette zone il D.P.R. 8 dicembre 2007 istituisce e regolamenta il regime autorizzativo (cfr. Art. 7 _Regime autorizzativo in zona 1_, Art. 8 Regime autorizzativo in zona 2_ Art. 9. Regime autorizzativo in zona 3), nonché i relativi divieti (cfr. Art. 3. _Divieti generali_, Art. 4. Divieti in zona 1, Art. 5. _Divieti in zona 2_).
Sono sottoposti a preventivo regime autorizzativo dell’Ente tutti gli interventi di trasformazione del territorio, non rientranti nella ordinaria manutenzione, come definita dalla normativa vigente in materia. Gli interventi edilizi da realizzare nel territorio del Parco sono soggetti alle prescrizioni di cui al DPR 380/2001 e s.m.i..

Fatto salvo quanto previsto agli Artt. 3, 4, e 5 dell’Allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007:
sono soggetti al regime autorizzativo i seguenti interventi edilizi:
a) interventi di manutenzione ordinaria che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) interventi di manutenzione straordinaria;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo;
d) interventi di ristrutturazione edilizia;
e) interventi di nuova costruzione.
Altresì sono soggetti al regime autorizzativo gli interventi e/o le opere di rilevante trasformazione del territorio, quali:
a) opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie;
b) reti infrastrutturali;
c) torri, tralicci e ripetitori ivi comprese quelle per la telecomunicazione;
d) interventi di sistemazione idrogeologica;
e) interventi agronomico-forestali e sistemi di irrigazione agricola;
f) interventi di urbanizzazione primaria;
g) interventi per la produzione di energia rinnovabile;
h) piani di recupero delle attività estrattive.

Non è richiesta l’autorizzazione per gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; gli stessi devono essere preventivamente ed obbligatoriamente comunicati all’Ente Parco, prima del loro avvio.

In linea generale i progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, qualora ricadano in uno dei seguenti casi,

NON SONO SOTTOPOSTI AL PREVENTIVO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE:
Per le aree ricomprese in zona 1, zona 2 e zona 3 del Parco
1. interventi a cura dell’Ente di gestione dell’area protetta, per l’attuazione delle finalità dell’Area protetta nell’ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente;
2. interventi definiti all’interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte l’Ente Parco o preceduti da intesa con l’Ente Parco e che, nell’ambito di tali procedure, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il successivo rilascio dell’autorizzazione;
3. interventi di manutenzione ordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (come definiti dall’A 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001); gli stessi devono essere preventivamente ed obbligatoriamente comunicati All’Ente Ente Parco, prima del loro avvio.

Per le aree ricomprese in zona 2 e zona 3 del Parco
1. attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, come consentite dagli atti istitutivi.

Per specifiche tipologie di interventi, impianti, opere, attività da realizzarsi in zona 2 e zona 3 del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, che non sono ricompresi nel precedente paragrafo, l’autorizzazione, sui relativi progetti, SI INTENDE COMUNQUE RILASCIATO al momento della presentazione dell’istanza, senza che sia necessario attendere il decorso del termine di 60 giorni. L’individuazione di dette specifiche tipologie si basa sui seguenti criteri guida, definiti ai fini di una coerente applicazione del regime autorizzativo sul territorio dell’area protetta:
a) interventi relativi al patrimonio edilizio esistente in “territorio rurale” e in “territorio urbanizzabile”, consentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica esistenti vistati dall’Ente Parco e/o preceduti da intesa con l’Ente Parco;
b) interventi di difesa del suolo di somma urgenza o di pronto intervento.

Nella tabella A sono elencate, a titolo esemplificativo, le tipologie d’intervento, individuate sulla base dei criteri sopra enunciati, il cui progetto è assoggettabile al procedimento di cui al presente paragrafo.

TABELLA A – Tipologie di intervento, impianto, opera, attività per le quali l’autorizzazione, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell’istanza

1. Interventi di manutenzione ordinaria che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
2. Interventi di manutenzione straordinaria, riguardanti opere interne e non le aree pertinenziali degli edifici, riconosciuti quali opere e/o modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
3. Interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
4. Interventi edilizi e di cambio di destinazione d’uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente in “territorio rurale” e in “territorio urbanizzabile”, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti vistati dall’Ente Parco e/o preceduti da intesa con l’Ente Parco.
5. Interventi di manutenzione straordinaria quali modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
6. Interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d’opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici né determinino mutazioni d’uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.
7. Gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere presentata apposita istanza, giusto quanto disciplinato ai successivi punti.
Il procedimento si effettua ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e resta pertanto ferma la disciplina in materia di conferenza di servizi.
All’istanza dovrà essere allegata la documentazione tecnico-progettuale idonea a descrivere compiutamente:
a) gli interventi, impianti, opere, attività da realizzare;
b) lo stato di fatto in cui si interviene, con riferimento all’oggetto specifico e al suo intorno (costituito dall’area di intervento e dall’area di pertinenza, nonché dal contesto più vasto in cui si inserisce l’intervento).

Tale documentazione si compone degli elaborati grafici e cartografici, fotografici e descrittivi nonché della documentazione amministrativa.
A corredo degli elaborati tecnico-progettuali di cui sopra, nell’istanza occorre presentare:
a) la relazione paesaggistica, in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al DLgs 42/2004 art. 146;
b) il modulo di prevalutazione ovvero lo studio d’incidenza, in funzione del potenziale impatto sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti, in caso di intervento ricadente nei siti Rete Natura 2000 e pertanto soggetto anche alla procedura di valutazione d’incidenza.

Inoltre, l’istanza dovrà essere accompagnata dall’attestazione del RUP di non assoggettabilità dell’intervento a vincoli bloccanti e tutori, che comunque devono essere individuati e specificati.
Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui alla precedente Tabella A, l’istanza va corredata da una asseverazione del proponente in merito alla rispondenza del progetto dell’intervento alla casistica stabilita dall’Area protetta per la quale l’autorizzazione si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell’istanza.

Il provvedimento relativo all’autorizzazione è emesso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all’istanza completa in ogni sua parte e/o in via semplificata secondo le tempistiche fissate in sede di “preconferenza” o conferenza dei servizi come per legge.
L’autorizzazione si intende rilasciata in caso di decorso termine di 60 gg. dalla data di ricevimento salvo i casi di “preconferenza” o conferenza dei servizi come per legge come sopra riportato.
In caso di documentazione incompleta l’Ente ne dà comunicazione al soggetto proponente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il rilascio del autorizzazione decorrono dal ricevimento di tutti i documenti richiesti per il completamento formale della domanda.
Ad avvenuto completamento formale della domanda l’Ente provvede a dare notizia al richiedente dell’avvio del procedimento ai sensi della L 241/90.
Il termine del procedimento potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni, per necessità derivanti da complessità dell’istruttoria, con eventu ale richiesta motivata e analitica di ulteriore documentazione ovvero in caso di necessità di consultazione di esperti in materia. In tale caso il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione richiesta.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ha ulteriormente precisato i principi del “silenzio assenso” in materia di regime autorizzativo.

Di fatto l’art. 62 (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso) stabilisce che:
“Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi  restando gli    effetti   comunque   intervenuti     del     silenzio assenso, l’amministrazione e’ tenuta,  su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento  della  domanda ai sensi del presente  articolo.  Decorsi  inutilmente  dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo  47  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

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