Opere strutturali – Rischio sismico (Opere minori)

Il DL 32/2019 oltre a modificare il Codice Appalti, ha apportato alcune interessanti modifiche al Testo Unico Edilizia, tra cui l’inserimento dell’art. 94-bis con la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

Lo stesso art.91-bis del Testo Unico Edilizia ha previsto al comma 2 la pubblicazione di un decreto del MIT che definisca le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi
rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;
minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso per chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.

Interventi rilevanti

gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration- PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);

le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

Interventi di minore rilevanza

gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);

le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla definizione di interventi rilevanti;

le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

Interventi privi di rilevanza

gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

OPERE NON SOGGETTE A DEPOSITO AL GENIO CIVILE
Nella pratica alcune opere, vengono esentate dall’autorizzazione sismica preventiva e viene definito un diverso regime autorizzativo, a seconda dell’importanza che le opere possono avere rispetto all’incolumità pubblica.
Solo per gli interventi definiti “rilevanti” permane l’obbligo di autorizzazione preventiva del Genio civile, che decade invece per gli interventi ritenuti dal legislatore di “minore rilevanza” così come a maggior ragione per quelli definiti “privi di rilevanza”.
«Nelle more dell’emanazione delle linee guida – si legge nel decreto -, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse».

In considerazione di quanto premesso un intervento che NON rientra negli obblighi previsti dal comma 3 dell’art. 94 –bis del DPR 380/2001 e, ai sensi del comma 4 dell’art. 94 – bis DPR 380/2001, non necessita di autorizzazione sismica MA DI MERO DEPOSITO (previsto dall’art. 93 del DPR 380/2001).

VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALI
Chiunque intenda procedere alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 94-bis, comma 1, lettere a) e b) deve darne preavviso scritto allo sportello unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull’assetto e la sicurezza del territorio; quest’ultimo provvede poi a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. Cio’ comporta, evidentemente che, ultimate tutte le procedure previste per la categoria di intervento, una volta iniziati i lavori si debba dare preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti sostanziali che si intende apportare all’intervento.
Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l’art. 3 del decreto «sbloccacantieri», sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell’art. 93, tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali.
In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell’intervento, una variante si puo’ definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio:
– il periodo fondamentale T1;
il taglio alla base VR;
le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

SILENZIO ASSENSO
Tale norma prevede ora che le autorizzazioni sismiche possano formarsi e perfezionarsi allo scadere del trentesimo giorno successivo alla presentazione della relativa istanza, secondo un meccanismo di silenzio assenso. In tal senso, il comma 2 del nuovo art. 94 dispone che l’autorizzazione sismica sia rilasciata entro 30 giorni: decorso tale termine, si forma il silenzio assenso e l’autorizzazione può ritenersi perfezionata.
Rispetto a tale silenzio-assenso, il soggetto interessato può richiedere un attestato riguardante il decorso del predetto termine di 30 giorni, l’assenza di richieste di integrazioni documentali nonché l’assenza di provvedimenti di diniego, che per l’appunto attesta il regolare perfezionamento del meccanismo di silenzio assenso. Tale attestazione viene rilasciata entro il termine di 15 giorni.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa nazionale
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’ delle varianti…”
Normativa Regionale
Circolare applicativa degli artt. 65, 93 e 94-bis del d.p.r. 380/01 e dell’art. 2 della l.r. 38/97 e ss.mm.ii. Denuncia dei lavori di interventi di “minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” – inizio lavori. 10/03/2022

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