Obbligo utilizzo Fonti Rinnovabili

L’art. 26 del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199, in combinato disposto con l’Allegato III, abroga e sostituisce l’art. 11 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28 e il relativo Allegato III, a partire dal 13/06/2022.

Il decreto, che è entrato in vigore il 15 dicembre 2021, oltre ad indicare le nuove procedure di calcolo degli obiettivi, detta norme in merito alla semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici, apportando, tra l’altro, numerose modifiche al D.Lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili
In particolare, l’art. 26 del D. Leg.vo 199/2021, prevede che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 13/06/2022, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III al D. Leg.vo 199/2021 medesimo.
Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

N.B.: Per tutte quelle richieste fino alla data del 13/06/2022 ad oggetto nuovi edifici o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, fare riferimento sempre al D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28 e il relativo Allegato III con l’obbligo di coprire con rinnovabili il 50% dei consumi.

L’Allegato III al D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199 specifica gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili, la formula con la quale calcolare la potenza elettrica di tali impianti misurata in kW, le caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti, i casi di impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo e le modalità di verifica.
L’inosservanza del suddetto obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Dal primo Gennaio 2021 è entrato in vigore, in tutta Italia, l’obbligo di edifici nZEB per gli immobili privati e pubblici.

Cos’è e come si progetta un edificio nZEB?
Gli nZEB (acronimo di nearly Zero Energy Building) sono edifici ad elevate prestazione energetiche che richiedono per il loro funzionamento un consumo energetico estremamente basso, quasi nullo. Il loro fabbisogno è quindi coperto in maniera significativa da energia prodotta da fonti rinnovabili. Con il recepimento delle direttive europee sull’efficienza e sulla prestazione energetica tutti gli edifici nuovi o sottoposti a riqualificazione energetica, dovranno essere nZEB: ad energia quasi zero.

Come cambia il progetto energetico?
Analizziamo le differenze tra un nuovo edificio che abbiamo progettato lo scorso 1° gennaio 2020 e lo stesso edificio che progetteremo nZEB il 1° gennaio 2021.
Prendiamo in considerazione un edificio nuovo, progettato lo scorso 1 gennaio 2020 e lo stesso immobile che progetteremo a distanza di un anno: l’adozione dei criteri introdotti per gli edifici nZEB sussiste per tutti gli edifici, nuovi o esistenti e prevede obblighi più stringenti rispetto allo stesso edificio nuovo progettato nel 2020.

La nuova Legge energetica D.Lgs 48/2020 che ha recepito la direttiva Europea 844 (EPBD III), rinnova le caratteristiche già definite dal Decreto Requisiti Minimi.
Per riassumere possiamo dire che per partire con il piede giusto nel progetto di edifici ad energia quasi zero dobbiamo prevedere:

  • Basso o quasi nullo fabbisogno energetico di involucro, tanto in regime invernale quanto in regime estivo: basse trasmittanze termiche ed elevata inerzia, in grado di limitare le dispersioni e far slittare il picco di calore all’interno degli ambienti.

  • Largo uso di fonti rinnovabili: pompe di calore, sistemi ibridi, solare termico, fotovoltaico, geotermia, sono solo alcune delle tecnologie che possono essere utilizzate per edifici nZEB.

Le tre fasi di verifica per gli edifici nZEB

Il processo di calcolo e la verifica dei requisiti di legge si può articolare in tre momenti distinti;

Fase 1 – Determinare gli indici e parametri di prestazione energetica dell’edificio reale 
Si valutano gli indici di prestazione, le efficienze degli impianti e le caratteristiche prescrittive dell’involucro secondo quanto indicato nelle UNI TS 11300 e considerando i valori di trasmittanza delle strutture e di rendimento degli impianti reali.

Fase 2 – Determinare indici e parametri di prestazione energetica dell’edificio di riferimento
Si valutano gli stessi indici di prestazione e le efficienze dei singoli servizi considerando l’edificio di riferimento, ovvero un edificio identico per clima, dimensione ed esposizione a quello reale, ma con caratteristiche termofisiche e di rendimento definiti dalle tabelle riportate nel DM 26/06/2015 (DGR 967 in Regione Emilia Romagna, dalla D.d.U.O. 18546/2019 per Regione Lombardia).

Fase 3 – Confronto tra i valori e gli indici di prestazione 
Si confrontano i due modelli: le prestazioni dell’edificio reale devono essere migliori di quelle calcolate per il riferimento:

  • Indici di prestazione EP: il requisito è soddisfatto quando la prestazione calcolata nello stato di fatto reale è minore rispetto a quella determinata nel riferimento

  • Efficienze impiantistiche: la verifica è superata quando l’efficienza del singolo servizio è maggiore rispetto a quanto calcolato nel riferimento.

  • Quote rinnovabili: alle verifiche precedenti si aggiunge il rispetto delle quote rinnovabili percentuali richiesto dal D.Lgs 28/2011.

Cosa cambia per la Classe Energetica?
In realtà all’interno dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), le classi rimangono invariate. Un Edificio Nzeb sarà in classe A4 con la spunta EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO (in alto destra).

Relazione tecnica di progetto
Il progettista deve inserisce i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato III al D. Leg.vo 199/2021 nella relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192. Una copia della relazione è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 4-quater del D. Leg.vo 192/2005.

Incentivi statali
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento del suddetto obbligo, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l’erogazione di prestiti a tasso agevolato.

Incompatibilità o impossibilità di adempiere 
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione (o l’incompatibilità con i vincoli di tutela previsti dalla parte II e dalle lett. b) e c) dell’art. 136, comma 1, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42) è evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di progetto e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio è ridotto secondo quanto previsto dal par. 4 dell’Allegato III al D. Leg.vo 199/2021.

Inapplicabilità dell’obbligo
L’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili non si applica:

– agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione (l’indicazione di temporaneità dell’edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel titolo abilitativo);

– agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l’adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.

Il progetto presentato agli atti comunali (PdC, SCIA, ecc) dovrà dimostrare, a mezzo di idonei elaborati grafici e documentali, il rispetto dei limiti energetici precedentemente descritti.
All’interno dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), un “Edificio nZEB” è quello in classe A4 con la spunta “Edificio a Energia Quasi Zero”.

In mancanza di documentazione conforme o in caso di difformità di realizzazione, non verrà rilasciata l’agibilità.

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