Manutenzione fossi: a chi spetta? Dal comune le istruzioni per l’uso

Le operazioni di manutenzione dei fossi spettano al frontista o al gestore?

 Le c.d. acque private, ovvero quelle acque che le leggi speciali non considerano pubbliche perché non hanno la possibilità di soddisfare interessi generali sono disciplinate dagli articoli 909 e segg. del Codice Civile.

Tali norme esplicitano che, pur essendo chiamato innanzitutto il frontista (ovvero colui che possiede terreni o fabbricati lungo una via, un corso d’acqua e simili) ad occuparsi della pulizia del fosso, anche coloro che ne usufruiscono hanno l’onere di concorrere in tal senso.

Qualora i fossi necessitino di pulizia per evitare ristagni d’acqua e allagamento delle aree circostanti, il gestore potrebbe quindi (in via informale) sollecitare i frontisti ad intervenire. Perdurando la loro inerzia, il gestore potrebbe risollecitarli richiamando le norme del Codice Civile sopra riportate e far loro presente che chi dovesse subire eventuali danni imputabili a coloro che non hanno provveduto alla pulizia e risagomatura dei fossi di loro competenza, si rivarrà nei confronti di questi ultimi.

Con l’inverno ormai alle porte, diventa necessaria la verifica e la pulizia dei fossi. Sempre più frequentemente, in occasione di eventi meteorici intensi si verificano nel territorio comunale fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico che comportano gravi danni a persone, cose infrastrutture, al patrimonio edilizio abitativo e produttivo e che mettono in pericolo la pubblica e privata incolumità e la sicurezza della circolazione stradale. Si riscontra molto spesso il reticolo idrografico e la rete di scolo delle acque versano in un cattivo stato di manutenzione e risultano parzialmente o totalmente occlusi da materiale terroso, vegetazione e rifiuti che ne compromettono la funzionalità idraulica;

Ecco cosa fare e cosa non fare, i principali punti:

garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione;

adottare tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell’erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;

convogliare correttamente, tramite idonei sistemi, le acque meteoriche verso fossi e/o tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata.

A chi spetta la manutenzione dei fossi privati?

La pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossati è obbligo del proprietario e/o dell’utilizzatore dei terreni adiacenti al fossato (affittuario, comodatario, detentore di fatto, etc).

 Quali sono le operazioni obbligatorie di manutenzione?

  1. a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
  2. b) aprire nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
  3. c) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni, rasare per lo meno due volte l’anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
  4. d) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie di riferimento privato;
  5. e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d’acqua o sul piano viabile di dette strade;
  6. f) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d’acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
  7. f) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell’articolo 10;
  8. g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d’arte d’uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
  9. h) eseguire l’immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l’intasamento degli stessi.

 Quali sono le attività e gli interventi vietati?

  1. a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano o arrechino pregiudizio al regolare deflusso delle acque;
  2. b) ingombrare l’alveo e le zone adiacenti alle sponde con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
  3. c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia, previa specifica autorizzazione degli Enti competenti;
  4. d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all’interno dell’alveo dei fossi in quanto si configurano quale ostacolo al normale deflusso delle acque;
  5. e) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi con opere edili di qualsivoglia natura; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare attraversamenti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo.
  6. f) ridurre il volume d’invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l’accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità;
  7. g) procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti.

 Nelle aree limitrofe ai fossi in generale è vietato:

  1. a) smaltire i rifiuti derivanti da lavori di pulizia dei fossi con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
  2. b) depositare sul suolo pubblico il materiale derivante dalla pulizia e manutenzione dei fossi;
  3. c) rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d’acqua;
  4. d) accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;
  5. e) per le aree incolte, le corti di fabbricati ubicati nel forese non adibiti ad attività agricola ed aree dismesse dalla coltivazione:

e1) modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell’area, se non a seguito di autorizzazione dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;

e2) riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all’accessibilità dell’area, se non a seguito di autorizzazione dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti.

Normativa di riferimento:

R.D. 08/05/1904 n. 368/1904 (art.140) Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” che all’art.15 comma 3, indica nella figura del Presidente l’Autorità provinciale di protezione civile;

Codice Civile (art. 891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione canali in genere;

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale – artt. 53 finalità, 61 funzioni, 62 competenze;

D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada” e successive mm.ii. (in particolare art. 5- 15-16-17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;

Manuale Operativo per la Condizionalità della PAC dell’UE;

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui al DM 13-12-2004 – Norma 1.1 Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio e Norma 3.1 Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali;

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