Installazione di impianti a fonti rinnovabili: semplificazioni urbanistico-normative

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022, il D.L. 1 marzo 2022 n. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Il decreto legge, che è entrato in vigore il 2 marzo 2022, detta, tra l’altro, norme di semplificazione per l’installazione di impianti rinnovabili. L’art. 9 infatti sostituisce il 5° comma dell’art. 7-bis del D.Lgs. 3.3.2011, n. 28 e la nuova disposizione stabilisce che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del medesimo D.Lgs. ed individuati ai sensi degli articoli dal 138 al 141, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157.

 

In sintesi:

Estensione Procedura abilitativa semplificata
La procedura abilitativa semplificata (Pas) per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW, localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, si applica non solo agli impianti connessi alla rete elettrica di media tensione ma anche a quella di alta tensione e alle relative opere di connessione.
Viene inoltre estesa la Pas ai nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agrivoltaici, che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.Per queste tipologie di impianti vengono elevate le soglie limite per la verifica di assoggettabilità alla Via.

Impianti FV con moduli a terra < 1 MW
Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 MW e le relative connessioni ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila).

Impianti Fv flottanti
Prevista la Pas per impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e bacini idrici, anche quelli presenti in cave dismesse e canali di irrigazione.
La Pas non si applica agli impianti installati in bacini d’acqua che ricadono all’interno delle aree di notevole interesse pubblico, delle aree naturali protette e di siti della Rete Natura 2000.
Un successivo decreto del MiTe individuerà i criteri per l’inserimento degli impianti e la loro integrazione sotto il profilo ambientale.
Inoltre, gli impianti fotovoltaici flottanti realizzati su superfici bagnate o su bacini idrici artificiali di piccole o grandi dimensioni possono accedere agli incentivi previsti dal Dlgs 28/2011.

Impianti Fv e solari termici in zone industriali
Possibilità di installare impianti fotovoltaici e solari termici nelle aree industriali in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, arrivando a coprire fino al 60% dell’area industriale.

Agrovoltaico
È stata prevista la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici. Numerose sono le finalità del Piano, tra cui favorire l’uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell’impatto delle attività agricole sull’ambiente e favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell’energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell’energia necessaria al proprio funzionamento.
Soppresso, inoltre, il vincolo del 10% di copertura della superficie agricola ai fini dell’accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative.

Semplificazioni per altri impianti a fonte rinnovabile

Modello unico per impianti Fer
Il modello unico previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 potrà essere utilizzato anche per l’autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza compresa tra i 50 kW e i 200 kW.
Le condizioni e le modalità di questa estensione dovranno essere definite da un decreto del Ministero della transizione ecologica, da pubblicarsi entro il 1° maggio 2022.

Estensione dichiarazione inizio lavori asseverata
Nel caso di interventi di modifica non sostanziale su impianti a fonti rinnovabili che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, questi sono assoggettati a dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila).

Pas per impianti di accumulo elettrochimico
Estesa la Pas – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, ma sempre inferiori a 300 MW.
Solo gli impianti di accumulo elettrochimico da condurre in combinato con impianti di produzione da Fer – e non gli impianti stand alone – sono considerati opere connesse a questi.

Aree idonee
Sono considerate aree idonee i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici e sui quali sono eseguiti – senza variazione dell’area occupata o comunque con variazioni previste per legge – interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico.
Sono considerate aree indonne, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche:
• le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonchè le cave e le miniere;
• le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonchè le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
• le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri.

Semplificazioni per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici
Non necessita nessun permesso, autorizzazione o altri tipi di atti amministrativi di assenso per l’installazione, con qualunque modalità (anche nelle zone A), di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture fuori terra diverse dagli edifici (comprese quelle all’interno dei comprensori sciistici). Lo stesso vale anche per la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni.
Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili di notevole interesse pubblico.

Autoconsumo a distanza
Modificata anche la disciplina in base alla quale un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare, viene introdotta un’ulteriore possibilità relativa alla produzione e all’accumulo di energia elettrica rinnovabile per autoconsumo, da realizzare con impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera. Con questa modifica, potranno definirsi autoconsumatori anche coloro che utilizzano impianti Fer distanti dalla propria utenza (connessione non superiore a 10Km).
Inoltre, si consente all’autoconsumatore di energia rinnovabile l’accesso agli incentivi per la condivisione dell’energia previsti dal Dlgs 199/2021 e l’utilizzo della rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare l’autoconsumatore stesso.

Utilizzo sottoprodotti negli impianti biogas e biometano
Gli impiantia biogas e biometano potranno utilizzare i sottoprodotti provenienti dall’attività agricola, dall’allevamento, dalla gestione del verde, da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal Dm 23 giugno 2016. Inoltre, viene proposto di definire questi sottoprodotti come “residui dell’attività agroalimentare”, purché l’utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

Semplificazioni sulle piccole utilizzazioni geotermiche
Un decreto del MiTe definirà le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica da utilizzare sia per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici sia per la produzione di energia elettrica. Con lo stesso decreto dovranno essere individuati i casi in cui si applica la Pas per gli impianti alimentati da energia rinnovabile e i casi in cui le installazioni possono essere considerate attività di edilizia libera.

Via e valutazione preliminare
Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per rifacimenti, ricostruzioni integrali, riattivazioni e potenziamenti, il proponente può ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare. Se l’esito della procedura di valutazione preliminare ritiene che si debba procedere con la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, le procedure di questi iter autorizzativi dovranno avere ad oggetto solo e soltanto l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto.

Efficienza energetica e bonus edilizi

Superbonus 110% e cessione del credito
Il credito fiscale si potrà cedere una ulteriore volta, rispetto alle tre già previste dalla normavita precendente. In altri termini, nel caso siano state effettuate tutte le cessioni previste (e cioè la prima più le ulteriori due) si potreà cedere il credito per una quarta volta esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Lo stesso vale per lo sconto in fattura.

Superbonus anche per le sonde geotermiche
L’installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici potranno accedere al Superbonus 110% come interventi trainati.

Credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle Regioni del Sud
Aggiunti anche gli accumuli abbinati agli impianti fotovoltaici alla misura che incentiva le imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ricordiamo, questa misura conferisce contributi sotto forma di credito di imposta nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica
Con lo scopo di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica e di incrementare l’efficienza energetica, sui dispositivi di illuminazione pubblica saranno stabiliti, tramite decreto del MiTe, standard tecnici e misure di moderazione dell’utilizzo.

Riduzione dei consumi termici degli edifici pubblici
Per ridurre i consumi termici e favorire il risparmio energetico negli edifici pubblici, è stata stabilità una media ponderata della temperatura dell’aria che, dal 1° maggio 2022 e fino al 31 marzo 2023, non potrà superare i 19 gradi centigradi più 2 gradi centigradi di tolleranza (climatizzazione invernale) e non dovrà essere inferiore a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza (climatizzazione estiva).

Altre misure

Isole verdi
Prevsiti aggiornamenti per il bando “isole verdi”, con lo scopo di velocizzare la realizzazione della linea di investimento 3.1 della missione 2 del Pnrr e, entro il 31 dicembre 2026, la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili.

Mercato elettrico e rinnovabili
Per di garantire la piena integrazione (unitamente ai benefici che ne conseguono) e la remunerazione di medio termine degli investimenti nelle fonti rinnovabili, il Gse dovrà predisporre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da Fer prodotta da impianti ubicati nel territorio nazionale. Per l’acquisto e la vendita dell’energia potranno essere stipulati contratti di lungo termine con il Gestore medesimo, per un periodo di almeno tre anni.

Promozione dei biocarburanti in purezza
È stato rivisto il parametro per il calcolo della quota di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell’anno di riferimento. La quota, che deve essere pari almeno al 16%, deve essere conseguita entro il 2030. Mentre dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza deve essere pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all’anno nel successivo triennio. La promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza sarà supportata dal Fondo per la decarbonizzazione e riconversione verde delle raffinerie esistenti nei Sin.

Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili
È stata istituita la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che cadrà il 16 febbraio di ogni anno. In occasione di questa Giornata, saranno promosse iniziative pubbliche per la cultura del risparmio energetico e delle risorse, il coordinamento sarà affidato al MiTe, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e l’Enea, in collaborazione con le regioni e gli enti locali.

Strategia nazionale contro la povertà energetica
È stato dato mandato al Ministro della transizione ecologica di adottare la Strategia nazionale contro la povertà energetica, con cui saranno stabiliti obiettivi indicativi periodici per l’elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.

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