Avvisi

1 Aprile 2022

Da venerdì 1 aprile non servirà più il Green Pass per accedere agli uffici comunali

Il Decreto Legge del 24 marzo 2022 stabilisce nuove regole per l’accesso dei cittadini agli uffici e ai servizi pubblici (quindi anche in Comune), in conseguenza della fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022).

Ecco le principali novità in vigore da aprile:

  • Dal 1° aprile non sarà più obbligatorio il Green Pass base per accedere negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio, nei parrucchieri o barbieri e nei ristoranti all’aperto;
  • Dall’ 1 al 30 aprile sarà sufficiente il Green Pass base per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, navi, treni interregionali, pullman), per il trasporto pubblico locale, e per l’accesso a mense, concorsi, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui con i detenuti e per la partecipazione a eventi e competizioni sportive, che si svolgono all’aperto;
  • Il super Green Pass resta necessario fino al 30 aprile per accedere a hotel, ristoranti (al chiuso), palestre, piscine, centri benessere, convegni e congressi, centri culturali e sociali e ricreativi, centri educativi per l’infanzia compresi centri estivi, feste, discoteche;
  • Dal 1° aprile, per l’accesso a biblioteche, musei, parchi archeologici, mostre, archivi e altri luoghi della cultura non è più richiesto il possesso del Green Pass “rafforzato”, né di quello base (resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche);
  • Dal 1° al 30 aprile per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono AL CHIUSO  è richiesto il possesso del cosiddetto Green Pass “rafforzato”;
  • Dal 1° al 30 aprile per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono all’APERTO è richiesto il possesso del cosiddetto Green Pass base;
  • Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dall’1 maggio è eliminato l’obbligo;
  • Dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • Fino al 30 aprile resta in vigore l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni – Interregionali, Intercity, Intercity notte e Altavelocità –  autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico) e i luoghi dove si tengono spettacoli con pubblico (cinema, teatro, eventi culturali e sportivi).

Le altre disposizioni contenute nel decreto suddivise per argomento:

SCUOLA
Casi di positività nelle scuole, ecco cosa cambia:.

  • Scuole dell’infanzia e Servizi educativi per l’infanzia: in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
  • Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
    In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
  • L’isolamento: gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

QUARANTENE E ISOLAMENTO  
Dal giorno 1 aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto). Non cambia la tempistica dell’isolamento: un positivo dovrà restare a casa almeno 7 giorni (10 se non vaccinato) prima di sottoporsi al tampone per accertare l’eventuale negatività e uscire.

LE ALTRE SCADENZE:

  • 1 MAGGIO – Termina l’obbligo del Green pass quasi ovunque. Termina anche l’obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso e sui mezzi di trasporto.
  • 15 GIUGNO – Decadono gli obblighi vaccinali per il personale scolastico, militari, agenti di polizia e soccorso pubblico, polizia locale, dipendenti dell’amministrazione penitenziaria e in generale lavoratori all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  • 30 GIUGNO – È il termine fissato per il ritorno in ufficio in presenza nell’ambito privato.
  • 31 DICEMBRE – Fino ad allora resterà in vigore l’obbligo di vaccino per il personale sanitario e delle Rsa. E le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all’interno di ospedali e residenze socio assistenziali saranno consentite solo con il Super Green Pass.

Info:
– sito del Governo;
– sito del Ministero della Cultura;
– sito del Ministero della Salute;
– sito del Sarconi – sezione “Coronavirus

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